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LA PACE DI CASANOVA

L´atto di pace con amnistia venne sancito il 1° novembre del 1571 a Casanova di Rovegno, allora feudo malaspiniano, per porre fine al banditismo e alle faide che da oltre vent´anni insanguinavano le "parentelle"della Val Trebbia e della Fontanabuona. Il notaio Giuseppe de Aliano, in presenza dei Commissari della Repubblica di Genova, stese il seguente documento iniziando, secondo la prassi, ad annotare il nome dei convenuti ed interessati all´amnistia.

Nel nome del Signore così sia: Cotardo di Pantaleone, Stefano suo fratello, Pietro e Giovanni fratelli, Giovanni e Giovanni Lodisio detto "Paggia", il figlio di Rolando, Giovanni Antonio fu Raffilino del fu Perrino, tutti Garbarini, banditi. Vincenzo e suo fratello Giovanni Pauleto, Rolando di Gotardo, Rolando di Gottardo, Rolando fu Alessio, suo figlio Gregorio, Cristino fu Melonis, Nicolino di Agostino, Battistolo fu Ruffino, Raffelino fu Battista, Giovanni Maria fu Alessio, Giovanni Gelino, il figlio Giovanni Maria, detti "Bin", per i loro parenti e per i loro padri, Paolo e Giacomino fratelli del fu Giovanni, Giacomino e Lazzaro fratelli e figli del Garbarino maggiorente, per loro e per i loro padri assenti, Bernardo e Andrea fratelli del fu Stefanino, Stefanino di Giacomino, Alessandro Giovanni di Giacomino, Andrea di Antonio Pietro, Adamino figlio di Severino, Giovanni Masilio di Battistolo, Battistino di Bertone, Lorenzo figlio di Giovanni Antonio, Bernardo figlio del d.p. Colombo, Battista di Giacomo e Pietro Antonio fu Gottardo tutti Garbarini, sia per loro che per tutti gli altri loro parenti e per i De Ratto (Ratti), dai quali hanno delega, promisero e promettono, in modo tale che non vi sia possibilità di addurre scuse.
I sotto interrogati:
I fratelli Bartolomeo, Battista e Giacomo banditi, Giovanni Casatia (Casazza), Rolando di Giacomo, Antonio di Lodisio, Pasquale fu Vincenzo, Giavanni fu Stefano, Agostino Giov. Antonio figlio di Cristoforo, Pietro figlio di Luchino, Luchino fu Cristoforo, Giacomo figlio di Pietro, Francesco di Geronimo, Stefano fu Giovanni, Stefano fu Giovannetolo, Geronimo figlio di Alessio, Simonino di Pellegro, Rinaldo fu Luchino, Bertone di Giovannino, Giovannino fu Andrea, Pantalino fu Geronimo, Araldo fu Lazzaro, Giovannino fu Giacomo, tutti Casatia (Casazza), a loro nome e a nome di altri loro parenti.
Pasqualino fu Ambrogio, Nicola fu Battista banditi, ambedue De Podio (Poggi). Nicola fu Lorenzo, Simonino figlio di Nicola, Meneghino figlio di Lazzarino, tutti De Podio (Poggi), a nome dei loro parenti e altri come sopra.
Andrea di Perrino, Agostino fu Bartolomeo, Battista fu Giovanni Giacomo, Luca fu Bertone, Giovanni e suo Figlio Battista, Giovanni fu Domenico, Battista figlio di Giovanni, tutti Draghi, singolarmente a nome dei loro parenti e altri.
Andrea Petranigra (Pietranera) figlio di Bertone soprannominato "Veggia" bandito, Alessandro di Orlando Muttus (Muzio) bandito, Agostino del fu Ognio e Luchino del fu Gatto, tutti Mutti (Muzio), a loro nome.
Dominghino Suttus (Sciutto) fu Berterio bandito. Battistolo fu Pietro e Battistolo fu Pantalino Canitia (Canessa). Sabadino di Lorenzino bandito¸Corzilia (Corsilia) Gabriele di Gregorio maggiorente, Luigi figlio di Lorenzino, Giulio fu Francesco e Alessandro suo figlio, tutti Corzilia (Corsilia), a nome dei loro prossimi e a nome e in vece di altri loro parenti. Francesco fu Michele, Nicola fu Vincenzo, Giulio di Agostino, a loro proprio nome e a nome dei loro parenti per ognuno e per la loro parte.
Mariotto figlio di Luchino, Franco di Antonio, Luchino e Battista fratelli figli di Nicola, Giovanni Francesco fu Rovenio, Giov. Antonio di Agostino banditi; Antonio fu Giovanni, Luchino fu Domenico, Nicola fu Battista, Agostino fu Francesco, Bertone fu Pelegro, Agostino fu Pasquale, Agostino fu Ambrogio, Domenico fu Agostino, Francesco fu Antonio, Antonio fu Giovanni, Francesco fu Lodisio, Stefano del fu d.p. Nicola, Stefano fu Bertorio, Bastiono fu Domenico, Agostino e Stefano fratelli figli di Bertone, tutti de Rovegno, a loro proprio nome e a nome e in vece di tutti gli altri singolarmente.
Il Magnifico D. Moruello Malaspina a nome suo e a nome dei suoi figli.
Pietro fu Filippo Della Cà bandito. Eranio Della Cà fu Giovanni, a suo nome e a nome di altri loro parenti.
Battista fu Bartolomeo, Nicola fu Francesco, Raffaele di Giovanni, Antonio Patini di Bartolomeo banditi. Paolo d.p. Giovanni, Abramino fu Lazzaro, Battistino fu Luca, Rolando fu Giovanni, Battaglino fu Rovenio, Benedetto fu Bertone, Stefano fu Raffaele maggiorente in quanto notabile, Giovanni fu Pietro, Giovanni Antonio fu Galeazzo, Battistino fu Filippo, Lorenzo fu Crescio, Andrea fu Ruffino, Agostino fu Rolando maggiorente, Giov. Maria fu Giovanettino maggiorente, Agostino fu Raffaele, Michele fu Stefano, Francesco suo fratello Antonio, Lazzaro e Rolando fratelli figli del fu Pietro, Battista fu Francesco, Biagio fu Guglielmo, Geronimo fu Gaspare, Agostino fu Rovenio, Giorgio fu Turrigino, tutti Barbieri a nome loro.
Simone fu Schiapatore, Giovanni Battista figlio di Francesco, tutti Schiapacatia (Schiappacasse) banditi. Francesco fu Giovanni, Giacomino fu Pietro, Benedettino fu Giovanni, Schiapatore fu Pietro, Carlo fu Antonio, Schiapatore fu Airone, Bernardo fu Agortino, Visconte fu Agostino, tutti Schiapacatia, a nome loro e a nome di altri.
Giovanni figlio di Benedetto Gardella bandito. Antonio di Lorenzo, Domenico fu Luca, Pietro di Pasquale, Andrea figlio di Matteo maggiorente, per se e a nome dei suoi padri, Battista figlio di Giovanni, per se e a nome dei suoi padri, tutti Gardella, a nome loro e di altri.
Francesco Molea (Moglia) fu Lazzaro bandito. Andrea fu Nicola, Nicolino figlio di Giacomino, soprannominato "lo neigro", Vincenzo fu Michele, Mariotto fu Geronimo, tutti Moglia, a loro nome e a nome di altri.
Ex parte altera (dalla contro parte)
Rivolgendo costante attenzione all´umana natura del nemico(satana) incline a detenere i peccatori legati dal potere di cui non possono liberarsi, se non con la fede che conduce alla parola del Salvatore; e volenterosi di imitare le vestigia del Sommo Principe che chiaramente apparve ai suoi discepoli e disse: "La pace sia con voi". Senza dubbio, sull´esempio della religione e desiderosi di porre fine a molti litigi, guerre, odii, inimicizie, diamo luogo a procedere ai lavori.
Perciò dette parti, spontaneamente riunite nello stesso luogo, con la certezza che nessuno, di diritto o di fatto, tragga in inganno o meglio dire sia circuito, ma nella migliore forma legale; ed in tal modo poterono e possono operare in reciproca collaborazione.
Così sia rispetto a dette "parentelle".
E prontamente intervengo come mediatore e interpositario e al di fuori di tutti gli odii, rancori, guerre, inimicizie, lesioni, percussioni, offese, ferite e omicidi e fra essi uccisioni in qualsiasi modo, in qualunque tempo e in qualsiasi giorno, eseguite senza una causa, ma sopra di Lui e totalmente a sfavore sia di una parte che dell´altra, tutto ciò certamente fu sofferto.
Questa proposta dell´adottato documento abbia merito speciale, eziandio sia per altri che verranno e vedranno la continuazione. In fine, nessuno escluso, i sopra citati pervennero, dunque, a una buona, vera, amichevole pace con promesse e nel segno vero, buono e giusto di pace, la maggiore parte di essi e i sopra scritti banditi al completo fecero altrettanto e bevvero nel medesimo bicchiere sette volte allo stesso modo, come si usa di solito fare, avvicendandosi alternativamente.
In fine, sempre nel rispetto dei poteri degli infrascritti d. arbitri, sia concessa la cessazione della pena e l´amnistia di tutti i condannati, fino ad oggi.
Promettenti, a vicenda e alternativamente, di non fare in futuro alcuna offesa, ingiuria, ne lesione, ne in qualunque modo offendere con parole o fatti, ne in avvenire offendere di persona, ne fare alcuna offesa oralmente, sia di giorno che di notte, sia personalmente che per interposta persona.
Affinché detta pace sia stabile in tempo perpetuo, gradita e giusta ed osservata pienamente da tutti noi presenti, sotto pena di trecento scudi verso quella parte che cadrà in colpa.
Sarà fatto ciò tante volte quante in verità furono le violazioni; ed ora in poi, nello stesso modo del tempo passato, verrà applicato l´allontanamento del suddito (colpevole) dalla giurisdizione dell´Ill.ma D. Ecc.ma Rep. di Genova verso altra giurisdizione, esclusa la giurisdizione dell´Ill.mo d. Pagano Doria, magnifico procuratore della Camera della Ecc.ma Rep. Genovese vera sicurezza dei sudditi. Di fatto la Camera dell´Ill.mo d. Pagano è dello stesso d. Pagano.
Sempre per i giorni a venire, l´offesa di parte, vista ed accertata e non riconosciuta tale da venir giudicata secondo questo strumento di pace e non gravata da alcuna pena, può pesare sullo sfortunato che ha commesso un omicidio accertato; se l´omicidio è stato eseguito da più parentelle, la multa di trecento scudi cadrà su qual si voglia parentella, ma dopo il precedente reato non punito, ma accertato, Dio mi guardi: coloro che hanno fatto ciò o chi ha fatto ciò finiranno o finirà i suoi giorni di morte criminale.
Senza eccezione, entro i sei mesi prossimi venturi, contati dal giorno del delitto, o qual si voglia entro detto tempo, in qualunque modo venga o vengano (i colpevoli) in forza della giustizia e allora, in tal caso, non sia dato luogo all´esecuzione di detta pena, ma sopra e in parte, le promesse e i fatti siano esaminati (rivisti) e in attesa siano liberati da detta pena nonché dalla conseguente morte. Così facendo, ovvero sia esaminata lo loro imputazione secondo giustizia ed allora, se il caso lo richiede, siano assolti subito da detta pena.
Da sempre nessuno uomo ha stabilito una pace che sia rimasta stabile, valida nel suo splendore. Da ciò sia liberato il presente pubblico strumento di pace. Chi fa o coloro che fanno, comunque detti che fanno sempre omicidi, fra quelli delle dette parentelle, non possono impunemente sottrarsi alla pena, ne abbiano il diritto di fare la pace.
Acto pacto (convenzione).
Le sopra dette parti che non possono (far fronte agli impegni), alcuno potrà per loro garantire e concedere valido aiuto e favore, o fare società con loro per la medesima condanna, quando, quanto sopra sia riconosciuto, come aiuto e opera prestati per intromissione di qualcuno delle suddette parentelle.
Acto (decreto).
Perciò se qualcuno dei sopra citati, qualche volta o per caso o per mezzo di persona armata, insultasse qualcuno o alcuni di essi (sopra citati) o lo ferisse a sangue ciò cada nella pena totale, perciò sia condannato per la stessa causa, da giudice competente e la pena sia applicata in tutte le sopra dette parti.
Medesimo decreto per maggiore chiarezza. 
Affinchè dette parti non possano fare alcuna ingiuria, lesione o offesa al d. Morelino (Moruello) Malaspina marchese, ne ai suoi figli nella persona o a voce, ne ai suoi sudditi fittavoli e al Cappellano e menomamente al d. Giovanni Maria e al d. Giovanni di Pregola ex marchesi Malaspina. Chi di loro farà ciò cadrà in pena.
Nonostante si sappia che fra detti d. marchesi, alcuni assenti (in questo atto), non vi è pace ne alcuna promessa, sia riconosciuto l´altrui rispetto.
Medesimo decreto.
Detti Giovanni Maria e Giovanni marchesi di Pregola, tramite il documento, possono far pace con tutte le parentelle sopra dette, con l´esclusione del sopra detto Morelino; a meglio dire entro i due mesi prossimi a venire.
Medesimo decreto.
Coloro che sono riconosciuti appartenenti allo strumento di pace e qualcuno di loro offenda i banditi cadrà nella pena sopra detta, ne potrà, lui stesso bandito, sottrarsi al proprio bando. Preso atto che il pubb.co strumento di pace sia valido e validissimo e siano inclusi in detta pace tutti quanti concordarono aiuto, favore o società con un´unica stessa parte, senza eccezione; in tale caso, in futuro siano essi in pace per sempre, anche se nello strumento sono stati nominati colpevoli. Veramente esclusi sono: Simone di Rezzoaglio e i figli di Romano di Vezimo. Preso atto che sono riconosciute incluse nel pub. strumento di pace le specifiche parentelle di quelli: De Lagomarsino, de Coirolo (Queirolo) Malatesta, Burlandi, Simonati (Simonetti), in tutte e per tutte le cose a loro competenti; e quelli sopra nominati nel pub. strumento per ciò che furono e che sono.
Grazie anche alla giusta esposizione, le dette parentelle, ugualmente responsabili, erano e sono tenute, entro il prossimo mese, ad onorare lo strumento di pace e mantenere tutte le promesse.
Le parentelle sopra descritte sono quindi obbligate a prestare idonea fede alle promesse che fecero; e nello stesso modo sottoporsi al giudizio e all´arbitrato dei probi arbitri, nei patti e nelle forme dei mortali e quindi, per l´avvenire, si dispone che gli stessi nominati facciano ciò in pace. Facendo attenzione che, d´altro canto, i sopra detti non imputati, responsabili delle loro stesse parentelle, che non osservano e non osserveranno quanto posto nelle condizioni di pace sopra dette, siano per sempre esclusi dal pub. strumento di pace.
Medesimo decreto.
Citazione in deroga alle sopra omissioni, per maggiore chiarezza degli imputati.
In specie sono inclusi nel pub. strumento di pace e possono, se vogliono, goderne i benefici quelli: Giosetino (Giuseppino) di Campi fu Gerolamo e i suoi parenti, Battistino di Petra Borrono e i suoi parenti, nominati dai sopra detti Garbarini. Inoltre Ricobono Falonero abitante a Romagnese, Magachino di Mezzano, Giulio Coxora (Cosola), Pietro di Arpe (Alpe), nominati dai sopra detti di Rovegno. Per detti Garbarini adempienti le promesse, per tutti e per singolo di loro sopra scritti e sopra inclusi e per tutti i sopra detti in altre parti, faranno fede e pagheranno senza altre premesse e in forma legale, gli interessati in fede: Rolando fu Gotardo, Giacomino figlio di Garbarino maggiorente notabile e Battista di Giacomo, tutti di Garbarino che per l´appunto pagano cento scudi che sono la terza parte del dovuto o qual si voglia il loro terzo a saldo e valevole in unica soluzione. Anche Vincenzo fu Giovanni, Nicolino fu Agostino e Battistolo fu Ruffino insieme ai Garbarini di Montebruno ed anche per altri pagano altrettanti scudi cento o qual si voglia similmente a saldo; Tomasino Cappellino fu Pantalino, Raffaele di Ritigliaro (Rettagliata) soprannominato" Gancia" fu ..., Bartolomeo di Campi fu Giovanni e per i detti Garbarini di Garbarino e di Ottone pagano per la rimanente terza parte, ossia a saldo come sopra. Con ipoteca e obbligazione su tutti i loro beni.
Per tutti i Casazza intervennero legalmente e in fede: Simone fu Pelegro, Giovanni fu Stefano, Gerolamo di Alessio, a saldo per la quarta parte; Rolando di Giacomo, Luchino di Cristoforo, Giacomo di Pietro a saldo e per una quarta parte; Pasquale fu Vincenzo, Stefano e Agostino fratelli fu Giovanni, a saldo e per un´altra quarta parte; Antonio fu Luigi, Rinaldo fu Luchino, Francesco fu Gerolamo, tutti dei Casazza a saldo della rimanente quarta parte. Con ipoteca e obbligazione su tutti i loro beni. Per detti Poggi, tutti sopra detti e descritti, intervennero a saldo. Per detti Pietranera, Draghi, Sciutti, Canessa, Corsiglia e fra loro in parti uguali, tutti responsabili e obbligati per le loro singole parentelle, intervennero a saldo, inoltre promisero di interessarsi di altri e in fede intervenire entro un mese. Per detti di Rovegno e per le loro suppliche a favore di tutti i sopra nominati, in altre parti, intervennero legalmente e in fede: Bertone fu Pelegro, Agostino fu Francesco, Agostino fu Pasquale e Agostino fu Ambrogio, Battistolo fu Domenico, Bastiano fu Domenico, Benedetto fu Giovanni, Domenico fu Agostino, tutti di Rovegno, ossia per loro e come intermediari dei sotto chiedenti. Per i detti Malaspina similmente intervennero detti di Rovegno. I sopra nominati e sotto chiedenti che fecero supplica: Luchino Rovenio fu Domenico che promette loro di osservare integralmente e in fede di dare quanto è la lui dovuto. Per detti Della Cà, tutti sopra nominati supplicanti, promettono di far fede entro un mese ai loro obblighi come sopra specificato. Per detti Barbieri intervennero legalmente e in fede detti: Andrea, Lorenzo, Antonio di Loco, Battista di Rovegno, Abramino, Benedetto e Agostino fu Raffaele, tutti Barbieri, a saldo e sotto ipoteca dei loro beni.
Per detti Schiappacasse, tutti sopra menzionati, a saldo e sotto ipoteca dei loro beni. Per detti Gardella intervennero legalmente: Pietro fu Battistolo, Biagio suo fratello, Bartolomeo fu Tognolo, Luca e Stefano fratelli del fu Pantalino, Paoletino fu Gerolamo, Antonio del fu Rosso, Tomaso fu Bertone, Giulio figlio di Giorgio, tutti Gardella, a saldo e sotto ipoteca dei loro beni.
Per detti Moglia, sopra nominati, obbligati e descritti, intervennero a saldo sotto ipoteca dei loro beni. I supplicanti, per altri, promettono di tenere fede secondo quanto stabilito.
Di seguito, esclusi i non ammessi, dette parti tutte insieme e nel miglior modo unite, si impegnarono e fecero e fanno valida e validissima promessa ai probi-viri: d.p. Giovanni Manegioto (Maneggia), Appolinaro Assereto, Nicola e Andrea Cappellani, Nicola De Aliano ed io stesso notaro.
Nel pub. atto notarile, così concepito la pena è ridotta di due terzi e ciò valga anche per coloro che sono riconosciuti e sono inclusi nel pub. strumento e assicurati do questo e da quanto fu indicato da parte dei sopra detti d. arbitri, che certamente furono tali da meritare, di diritto e di fatto, larghissima menzione speciale.
Emologantes - Promittentes.
Sotto pena di cinquanta scudi, sia per pena scontata che da scontare. Valevole per tutto il mese di dicembre del presente anno In forma (prima stesura ossia in bozza).
Questo pub. strumento di pace sia registrato (convalidato) dalla Ill.ma D. Ecc.ma Rep. di Genova che sovrintende le dette parti. Ed ora, per ciò che in esso è contenuto, firmare e convalidare e in forza del decreto giudicare. In forma.
Sancito nella villa di Casanova nel piano dei Casazza, nell´anno della natività del Signore millecinquecentosettantuno, indizione decima-quarta "secundu Januæ cursum", giorno di giovedì 1° novembre, nel pomeriggio. 
Pubblici testimoni: d. Marcantonio Malaspina fu d. Rolando e Luca De Cella del fu d. Giov. Maria.

Giuseppe De Aliano notaio

Nel tardo pomeriggio di quel giorno autunnale ebbe termine l´importante riunione di pace.
Quanto qui sopra riportato è stato tradotto dalla prima stesura del documento, fatta in nove fogli, conservata presso l´archivio di stato di Genova (Atti del Senato filza 1455 doc. n° 41).
Quest´atto ha fondamentale importanza per le nostre valli. Esso fa parte dei primi anni del periodo feudale che va dal 1547 al 1797, cioè la dominazione dei Doria, subentrata a quella dei Fieschi e ci tramanda i nomi di molti casati e dei loro componenti , gente, di quegli anni, protagonista della storia dei nostri paesi.
Con questo strumento di pace, sancito a Casanova, si voleva porre rimedio a quanto stava accadendo sui nostri monti. Da ventiquattro anni i feudi di Torriglia e di S. Stefano d´Aveto erano passati sotto il dominio dei Doria, mentre la podesteria di Roccatagliata era entrata a far parte della Rep. di Genova, in tale periodo, molti sudditi delle nostre vallate furono messi al bando per aver partecipato ai fatti del 1547 e antecedenti.
Questi esuli furono costretti a rifugiarsi in altre giurisdizioni, subendo la totale confisca dei loro beni. Come si legge dal documento di pace, parecchie famiglie dei più importanti casati ebbero numerosi banditi. Essi, dello stesso casato, si organizzarono e formarono delle vere bande armate (parentelle), spesso in lotta fra di loro. Dette bande trovavano rifugio in altri feudi, scendendo, tal volta, a compromessi poco puliti con il feudatario locale, in cambio della protezione.
Esse, nottetempo, entravano nei possedimenti dello Rep. di Genova, spingendosi fino alle porte della città, rubando ovunque, taglieggiando e colpendo i commercianti genovesi e piacentini che valicavano, con le loro carovane di muli, i passi appenninici. Tutto ciò creò grande ostacolo ai traffici commerciali di Genova.
La pace di Casanova fu fatta per porre fine a questa situazione, ma il fenomeno del banditismo si era ormai radicato fra la gente dei monti che viveva miseramente, oppressa dal sistema fiscale dei nuovi feudatari. Il fenomeno durò ancora per tutto il `600.