CRAC

Bando di Berthomè Ferreto di Bàn-a.

Havendo il Mag.co Sig.r Antonio Vivaldo Cap.o di Chiavari e Sig.r d. Vicario formata una inquesta exofficio contro Berthomè Ferreto figlio di Andrea della villa di Banna per causa di uno homicidio per lui commesso in la persona di Lazaro de Gazolo di detta villa, essendo stato citato tre volte e dattogli quelli termini che si convengono secondo la forma degli Statuti di Genova, non ha curato, come colpevole di detto delitto, comparer.
Per onde i S.detto Sig.r Capitanio di consiglio del S.detto Sig.r Vicario lo ha, como contumace e confesso e coniuto, di quel che in la sudetta inquesta e atti si contiene, dichiarato contumace e successivamente bandito perpetualmente dal dominio Jannese e condannato alla morte e confiscatogli tutti i suoi beni alla Camera di tutto e per tutto secondo la Forza delli predetti Statuti di maniera tale che se il sudetto Berthomè per alcun tempo pervenirà in le forse della giustitia sia conduto in lo loco deputato della giustizia e qui separatoli il capo dal busto e al che mora e l´anima sua si separi dal corpo aciò che sia la sua pena ad altri esempio, como delle predette cose appare in la sententia per mano de uno de i notai della Corte il giorno de iovis die settimo mese di aprile, alla quale si habbi rellatione con conditione però che se il sudetto Berthomè, fra il termine di giorni quindici prossimi da venire dalla publicatione della presente, personalmente comparerà dinanti il S.detto Sig.r Capitanio a purgarsi di tali imputazioni, in tal caso detta sententia sia nulla e per non data.
Altramente passato il sudetto termine resti vallida e sortischi il suo effetto, como più ampiamente consta in li atti dell´infrascritto notaio, a quali si habbi relatione.
Per onde di detta dichiaratione e sententia se ne notifica al sudetto Berthomè aciò che in alcun tempo no ne possi pretendere ignoranza ne in alcun modo excusarsi. Comandando ad ognuno, sia che si voglia, che in l´avvenire no ardisca, detto Berthomè, recettare ne dargli agiuto consiglio o favore ne mangiare ne bevere ne conversare in modo alcuno con lui, anzi come nemico della giustitia perseguitarlo sotto pene contenute i li Statuti della predetta città di Genova, notificando che contro li desubbedienti si procederà rigidamente senza remissione alcuna della Corte nostra di Chiavari. Alli VIII di aprile 1564.

In li atti di Gio: Batta Torre Not.o

Segue l´ordine di pubblico bando.

+ 1564 die X Aprile.
Antonio Bacigalupo pubblico banditore della Cittadella di Chiavari proclamerà pubblicamente, in maniera chiara e a voce alta, quanto sopra detto, con suono di corno, nel borgo e sobborghi di Chiavari ed in altri luoghi dove solitamente sono fatti i proclami.

Giovanni Battista Sturavino

fonte:Archivio di Stato di Genova, Rota Criminale 1226

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